Finanza e banche
04 Giugno 2024
Non è causa di nullità la mancata indicazione del piano di ammortamento all’interno di un contratto di mutuo bancario a tasso fisso. Lo affermano le Sezioni Unite con la sentenza 29.05.2024, n. 15130.
Il caso di specie trae origine dall’azione diretta a far dichiarare la nullità di un contratto bancario a tasso fisso a causa della mancata indicazione delle modalità di ammortamento. Il Tribunale, constatata la necessità di risolvere la questione di diritto, disponeva, a mezzo di apposita ordinanza emessa ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione al fine di ottenere l’individuazione di un preciso principio di diritto volto a dirimere in via definitiva la questione interpretativa.
I giudici della Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento ritengono superflua l’espressa indicazione del piano di ammortamento, ma vediamo come gli ermellini raggiungano tale conclusione. Si tratta di contemperare due esigenze di carattere contrapposto, osserva la motivazione della sentenza qui in commento, tuttavia, parimenti meritevoli di tutela sulla base di un applicazione delle disposizioni oggi vigenti.
Si tratta infatti di tutelare l’interesse del consumatore ad una pronta ed esauriente informazione e di quello dell’istituto di credito a non vedere eccessivamente appesantita la propria funzione di esercizio del credito attraverso l’eccessiva imposizione di obblighi di contenuto all’interno degli strumenti utilizzati per la regolamentazione dei rapporti con soggetti esterni.