Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Settembre 2024
La motivazione contiene anche gli elementi fondanti della pretesa erariale. Vi sono intersezioni tra la motivazione e la prova. La motivazione dell’atto impositivo definisce il "thema decidendum" del processo tributario.
L’Amministrazione Finanziaria non può esplicitare le prove della pretesa erariale solo durante l’istruttoria secondaria innanzi al giudice tributario. L’art. 7 L. 212/2000 sancisce che il contenuto della motivazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Fisco. Pertanto, risulta evidente che tutto quello che sorregge la decisione del Fisco deve essere parte integrante della motivazione dell’atto impositivo.
Con l’avvento della L. 241/1990, all’art. 3 è emersa la matrice di natura processuale che lega la motivazione alla fase istruttoria. Nel caso dell’azione amministrativa, emerge evidente una connessione tra il procedimento e il provvedimento. Emerge altresì una ineludibile connessione fra la fase istruttoria e la motivazione dell’atto impositivo. In altri termini, risulta evidente la connessione tra gli interessi coinvolti nella fase istruttoria, la loro gestione e la motivazione. L’Amministrazione deve decidere in coerenza e in modo razionale in base a quanto emerso durante la fase istruttoria.