Diritto privato, commerciale e amministrativo

30 Agosto 2024

Motivazione degli atti impositivi e prova della pretesa erariale

La Corte di Cassazione ritiene che la motivazione e la prova siano strumenti distinti. Questo si riverbera sia nella formazione dell’atto impositivo, per via della completezza della motivazione, sia nella difesa dei contribuenti.

La motivazione è uno dei corollari del principio di legalità e si traduce in un legame ineludibile fra l’azione amministrativa e la decisione inclusa nell’atto impositivo. L’istruttoria rappresenta il momento in cui per antonomasia vengono caratterizzate le fattispecie tributarie i cui esiti fondano la motivazione degli atti impositivi.

Con la motivazione si crea un collegamento indissolubile fra il procedimento e l’atto impositivo. I verificatori fiscali devono essere imparziali e devono garantire la buona amministrazione e il giusto procedimento.

Nella esercitazione dei poteri istruttori, autoritari ed invasivi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza devono caratterizzare la situazione fiscale del contribuente. Tale caratterizzazione si materializza con una serie di decisioni, atti, poteri e decisioni, che dovrebbero essere esercitati in modo imparziale e tali da essere conformi alla buona amministrazione, tutti istituti votati alla raccolta di elementi materiali da sottoporre ad un vaglio economico nonché giuridico: i 2 aspetti dovrebbero essere inscindibili perché altrimenti non si giungerebbe alla comprensione effettiva della realtà fenomenica. Tutti gli elementi devono essere inseriti nell’atto impositivo: anche quelli a vantaggio del contribuente.

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