Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Novembre 2024
L’ordinanza 7.11.2024, n. 28741 ha ribadito le caratteristiche necessarie che deve avere una sentenza per essere adeguatamente motivata e definisce il perimetro della c.d. motivazione apparente.
La motivazione di una sentenza, in qualunque ambito della giustizia, è regolata dall’art. 111, c. 6 della Carta Costituzionale, il quale prevede che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La definizione di tale principio costituzionale, per quanto concerne la materia tributaria, è affidata al combinato disposto delle seguenti disposizioni normative:
– art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. che afferma che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
– art. 36, c. 2, n. 4) D.Lgs. 546/1992, che, nella versione in vigore fino al 3.01.2024 (prima delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 220/2023), affermava che la sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto”.
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda il ricorso di un contribuente per la riforma della sentenza emessa nel giudizio di appello.