Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Novembre 2023
Il decreto approvato dal Governo il 23.10.2023 in attuazione della delega fiscale contiene importanti modifiche allo Statuto del contribuente.
Lo Statuto del contribuente, tanto bistrattato nel corso degli anni, con il recente decreto approvato dal Governo in attuazione della delega fiscale sembra aver trovato il giusto e meritato riconoscimento. Sono diverse le modifiche apportate alla L. 212/2000, che cerchiamo di analizzare con estrema sintesi.
In primo luogo, viene ribadita la centralità del contraddittorio preventivo che sarà obbligatorio per tutti gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni afferenti a tutti i tributi, compresi quelli locali, i dazi e i diritti doganali.
Ne saranno esclusi, invece, tutti gli atti privi di contenuto provvedimentale, nonché quelli derivanti da controlli automatizzati, quelli di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Sotto il profilo dell’accertamento, viene sancito il principio del ne bis in idem, che impone all’Amministrazione Finanziaria di procedere all’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta, salvo diversa disposizione di legge. Viene introdotto il principio di proporzionalità con l’effetto di garantire un bilanciamento tra gli interessi erariali e i diritti fondamentali del contribuente.
Altra importante novità è costituita dall’espressa previsione delle fattispecie di autotutela obbligatoria applicabile in caso di errori di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo e anche nei casi di errori materiali da parte del contribuente. Al di fuori di questi casi espressamente sanciti, l’autotutela sarà facoltativa ovvero sarà la stessa amministrazione a esercitarla in modo discrezionale anche in assenza di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi. Sul versante dell’irregolarità degli atti, i nuovi artt. 7-bis e 7-ter disciplinano rispettivamente i casi di annullabilità e di nullità degli atti stessi.
Gli atti impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria saranno annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti stessi. I motivi di annullabilità dovranno essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo. Diversa invece la disciplina della nullità ove viene previsto che i vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giurisdizionale e perciò anche dopo il ricorso e sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Questa novità, tuttavia, avrà efficacia solo per gli atti che in futuro saranno qualificati nulli dalla legge e non per quelli considerati tali dalle attuali norme vigenti.
Ampio spazio viene poi dedicato ai documenti di prassi, essenzialmente circolari, consulenza giuridica e istanze di interpello. Per queste ultime, viene previsto il versamento di un contributo destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie, la cui entità sarà definita da un successivo decreto del MEF, con il probabile intento di frenare l’emorragia di istanze che sono state presentate negli ultimi anni, soprattutto a causa del superbonus, ma non solo.
L’art. 13 viene rinnovato e sostituito con l’istituzione del garante nazionale del contribuente, un garante unico, in luogo della vecchia figura prevista in ogni direzione regionale. Fiduciosi o scettici, non resta che aspettare. Sarà poi il tempo a dare la risposta sulla reale efficacia di queste novità.