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22 Luglio 2024

Modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS

Il 25.06.2024 è stato approvato definitivamente il DdL 1097 concernente: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. In questo contributo prendiamo in esame le modifiche più significative che riguardano l’art. 13 del CTS.

L’art. 4 contiene alcune modifiche al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117. In particolare, l’art. 4, c. 1, lett. c) si occupa del bilancio di esercizio degli ETS, modificando l’art. 13 del CTS. Al c. 2 riguardante il bilancio di cassa viene introdotta una restrizione per i soggetti che ne possono fruire, ossia gli enti “privi di personalità giuridica”, e nello stesso tempo viene innalzata la soglia dimensionale per poter redigere il bilancio di cassa da € 220.000 a € 300.000.

Pertanto, per effetto della nuova disposizione, si potranno limitare a predisporre il rendiconto per cassa gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 300.000 euro.

Dopo il c. 2 viene inserito il c. 2-bis che così recita: “Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate, non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata” sia – aggiungiamo noi – per gli enti che hanno personalità giuridica, sia per quelli che ne sono privi.

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