Imposte dirette

01 Luglio 2024

Modello Redditi società di capitali 2024

Piatto ricco di modifiche a iniziare dal frontespizio fino ai quadri RQ e RM, dedicati alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni.

Molte delle novità contenute nel modello Redditi dedicato alle società di capitali 2024 ricalca le modifiche contenute in quello riservato alle società di persone. Le principali novità contenute nel modello 2024, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.02.2024, n. 68514 sono le seguenti.

Immobili sequestrati – Nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, c. 1, quarto e quinto periodo del Tuir.

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile – Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, cc. 87-95 L. 197/2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, cc. 1-4 D.M. 26.06.2023.

Imposta straordinaria banche – Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXIV dedicata alle banche di cui all’art. 1 del TUB (D.Lgs. 1.09.1993, n. 385) che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2024 (art. 26 D.L. 10.08.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.10.2023, n. 136).

Contributo di solidarietà temporaneo – Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV che, per il solo anno 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (art. 1, cc. 115-119 L. 29.12.2022, n. 197) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate (art. 6 D.L. 18.10.2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023, n. 191).

Imposta sul valore delle cripto-attività – Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVI dedicata all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir (art. 19, c. 18 D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, c. 146 L. 29.12.2022, n. 197).

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni – Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al 18% e al pagamento dell’Iva (art. 1, cc. da 78 a 85 L. 30.12.2023, n. 213).

Superbonus – I quadri RS, GN e TN sono stati aggiornati con riferimento ai prospetti relativi alle spese di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus, sismabonus, ecc.) per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% per l’anno 2024. Inoltre, nei medesimi prospetti, il quadro RS è stato aggiornato per gestire l’esercizio dell’opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in 10 quote annuali a partire dal 2023 (art. 119, c. 8-quinquies D.L. 19.05.2020, n. 34).

Società sportive professionistiche – Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” per consentire alle società sportive professionistiche, per i contratti stipulati a decorrere dal 23.06.2023, di esercitare correttamente l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (art. 33 D.L. 22.06.2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.08.2023, n. 112).

Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato – Nel quadro RF (rigo RF50) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (art. 6 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209).

Opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ – Nel quadro OP è stata prevista un’apposita sezione al fine di poter esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (art. 15, c. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1).

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni – I quadri RQ e RM sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli art. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16% (art. 1, cc. 52 e 53 L. 30.12.2023, n. 213).

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