Diritto del lavoro e legislazione sociale

12 Novembre 2024

Modello OT23: la check-list delle operazioni di fine anno

La scadenza per l’invio del modello OT23 è prevista per il 28.02.2025, ma le verifiche preliminari per accedere alla riduzione del premio devono essere prese in carico già da ora. Analizziamo insieme i controlli che professionisti e aziende devono effettuare.

Analizziamo di seguito gli aspetti da verificare per poter accedere alla domanda OT23/2025.

1. L’azienda è in possesso di DURC regolare e applica i contratti sottoscritti dei sindacati comparativamente più rappresentativi?

L’OT23 è un beneficio contributivo e, pertanto, è subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Giova ricordare che eventuali contenziosi con l’Istituto non rilevano per l’emissione del DURC: qualora il datore di lavoro abbia tempestivamente impugnato il provvedimento ed è in corso il regolare iter previsto per la decisione del contenzioso amministrativo, l’azienda può comunque ottenere la regolarità contributiva. Lo stesso avviene nel caso di contenzioso giudiziale, fermo restando che l’azienda non deve avere altri debiti.

2. È stata presentata l’apposita autodichiarazione all’Ispettorato del lavoro?

Tutti i datori di lavoro, appartenenti a qualunque settore di attività, che fruiscono delle agevolazioni contributive previste dall’elenco allegato alla nota n. 1677/2016 del Ministero del lavoro, devono presentare un’autocertificazione sull’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A, D.M. 24.10.2007.

Tale autodichiarazione è fondamentale, poiché le sedi Inail provvedono alla verifica richiedendo all’ITL di pertinenza se l’azienda abbia effettivamente presentato il modulo.

3. Il datore di lavoro è in regola nei confronti della disciplina obbligatoria in materia di sicurezza e igiene sul lavoro?

Non basta avere effettuato gli interventi, ma è necessario, essere in regola nei confronti della disciplina di legge obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

La guida alla compilazione del modulo OT23/2024 ricorda che il requisito s’intende conseguito qualora siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31.12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

4. L’azienda ha posto in essere gli interventi previsti nel modulo e, soprattutto, ha a disposizione la documentazione giustificativa?

Ogni anno molte aziende non ottengono il beneficio poiché, in sede di controllo tecnico, l’intervento non risulta effettuato correttamente o la documentazione giustificativa viene ritenuta non conforme a quella prevista dall’Istituto.

A questo proposito è bene ricordare che la documentazione dev’essere inviata unitamente al modulo di richiesta. La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare data e firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, etc.).

La documentazione sarà, successivamente, soggetta a verifica formale effettuata dagli uffici amministrativi dell’Istituto, che controllano anche la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva nonché la presentazione dell’autocertificazione all’ITL; successivamente, sarà eventualmente previsto un ulteriore controllo tecnico effettuato dai professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Istituto.

L’Istituto avrà poi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

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