Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
29 Marzo 2024
Le variazioni rilevanti nel 2023 vanno comunicate attraverso il Modello EAS da presentare entro il prossimo 2.04.2024 (perché il 31.03 è domenica e il 1.04 è festivo).
Entro il 2.04.2024 deve essere presentato il Modello EAS nel caso in cui il soggetto interessato abbia avuto variazioni rilevanti nel corso del 2023 (esercizio solare).
Si ricorda che, come ogni anno, l’ambito soggettivo di tale adempimento abbraccia gli enti associativi, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche; tuttavia, qualora tali ultimi soggetti siano iscritti al RAS, l’obbligo di presentare il modello è stato abrogato dall’art. 6, c. 6-bis D.Lgs. 39/2021, introdotto dal D.Lgs. 120/2023 con decorrenza 5.09.2023. Il tema dubbio è la decorrenza, ossia se tale abrogazione vale solo per le realtà costituite dal 5.09.2023 o anche per le realtà in essere a tale data.
Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31.03 dell’anno successivo, nel caso di variazioni intervenute rispetto al modello precedentemente presentato.
Solo alcune variazioni implicano la necessità dell’invio di un nuovo modello e, facendo riferimento al modello semplificato (che, si ricorda, permette una compilazione molto più snella del questionario presente all’interno del modello), il punto “20) Proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità” non rappresenta una variazione da comunicare se a variare è soltanto l’importo della sponsorizzazione comunicata nel tal anno.
Se invece si modifica la “periodicità” dell’avvenimento, ossia si passa dal ricevere tali proventi da abitualmente a occasionalmente o viceversa o dal riceverli al non riceverli e viceversa, tale mutamento va comunicato presentando un nuovo modello EAS, compilato in tutti i suoi punti. Inoltre, il modello non va ripresentato se a variare sono i dati anagrafici dell’ente o quelli del rappresentante legale.
Si ricorda che il Modello EAS semplificato prevede di compilare solo alcuni righi del modello e nello specifico:
Infine, si ricorda che, se per svariati motivi non si dovesse presentare il Modello EAS nei termini, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis al fine di evitare che il mancato invio precluda i benefici fiscali. La remissione in bonis si può applicare solo se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si può inviare il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versando al contempo una sanzione di 250 euro tramite Mod. F24 ELIDE (senza possibilità di compensare) con codice tributo “8114” e quale anno, l’anno per il quale si effettua il versamento.