Imposte dirette
23 Marzo 2021
La certificazione degli utili corrisposti nel 2020 ai percettori persone fisiche private, imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali.
Come ogni anno, marzo è il mese per il rilascio del Modello CUPE (art. 4, cc. 6-ter, 6-quater D.P.R. 322/1998) al fine di certificare gli utili corrisposti nel 2020 ai percettori persone fisiche private, persone fisiche imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali. Nel 2020 la scadenza della consegna del modello era stata prorogata dal 31.03.2020 al 30.06.2020 a causa della pandemia. Quest’anno, invece, la scadenza era stata anticipata al 16.03.2021, ma il Decreto Sostegni l’ha di fatto riportata alla scadenza originaria di fine marzo (31.03.2021). Tuttavia, il modello non va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma soltanto rilasciato, ossia consegnato al percettore, quindi anche brevi manu o per posta elettronica.
Il modello deve essere rilasciato ogniqualvolta le somme distribuite non siano assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, pertanto per gli utili prodotti fino al 2017, poiché dagli utili prodotti dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche private, prevedendo per entrambe le casistiche un assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% che quindi non implica la compilazione appunto del modello CUPE (avendo già assoggettato a tassazione il dividendo). Fanno eccezione i percettori società di capitali, che invece continuano ad avere una tassazione nel limite del 5% del dividendo percepito: la somma concorre alla formazione del reddito d’impresa del percettore nel limite del 5% dell’importo; lo stesso vale per i percettori persone fisiche imprenditori e società di persone. Per questi soggetti, il Modello CUPE continua a essere dovuto per certificare l’importo percepito.
Giova ricordare che opera una disposizione transitoria secondo cui si applicano le vecchie regole alle delibere adottate/da adottare tra il 2018 e il 2022 per distribuire utili prodotti prima del 2018. Percettore persona fisica privata:
• se detiene una partecipazione qualificata il dividendo concorre alla formazione del suo reddito complessivo nella misura del:
– 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
– 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
– 58,14% per gli utili prodotti nel 2017;
• se detiene una partecipazione non qualificata: il dividendo concorre al 100% alla formazione del reddito, e viene tassato con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del:
– 12,5% per dividendi percepiti fino al 2011;
– 20% tra il 1.01.2012 e il 30.06.2014;
– 26% dal 1.07.2014 al 31.12.2017 (e resta del 26% anche per gli utili percepiti dal 2018 – nuove regole).
• Percettore persona fisica imprenditore (o società di persone): in caso di partecipazione qualificata o non qualificata, il dividendo viene tassato quale componente positivo di reddito d’impresa nella misura del:
– 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
– 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
– 58,14% per gli utili prodotti dal 2017.
• Percettore società di capitali: che la partecipazione sia qualificata o meno, l’utile concorre alla formazione del reddito d’impresa nel limite del 5%.
Il Modello non deve essere rilasciato se nel 2020 è stata deliberata la distribuzione, ma non è stato corrisposto il pagamento entro il 31.12.2020; se allo stesso soggetto si devono certificare utili formati in esercizi differenti (con un regime di tassazione differente), vanno compilate distinte certificazioni.