Imposte dirette
24 Settembre 2020
Il 2.11.2020 sarà l'ultimo giorno per l'invio del modello. Tra le novità, la dichiarazione deve essere presentata anche dalle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e che aderiscono al regime forfetario.
Il modello 770 deve essere utilizzato da tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.
Particolare attenzione va posta al quadro SI, il quale deve essere compilato per indicare gli utili pagati nell’anno 2019, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. Infatti, il quadro recepisce le modifiche intervenute con l’art. 2, c. 6 D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 148: gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso, senza che rilevi la data di delibera dei dividendi.
Inoltre, nel prospetto “Utili e proventi equiparati, compresi quelli di fonte estera“, devono essere indicati gli utili corrisposti nell’anno 2019 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 1, c. 1003 L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha uniformato il regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, assoggettate a ritenuta a titolo di imposta del 26% e quindi da non indicare nel quadro SK.
È importante evidenziare che, a decorrere dalle delibere di distribuzione di dividendi successive a quelli aventi a oggetto l’utile 2016, si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti: per primi, quindi, quelli ante 2007. Comunque, oltre alla classificazione del soggetto percettore, nell’anno 2019 si deve controllare soprattutto l’anno a cui si riferiscono gli utili o i proventi equiparati, in quanto per il soggetto che li percepisce può cambiare la percentuale di tassazione. Infatti, dal 2018 la tassazione dei dividendi è una ritenuta a titolo di imposta del 26% se riguarda un soggetto persona fisica non in regime di impresa; nel caso invece di società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa, viene applicata la tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% con, quindi, l’esenzione del 41,86%. Infine, per le società di capitali e altri soggetti Ires, la base imponibile è pari al 5% dell’utile percepito.
Per la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche/soggetti privati in relazione a partecipazioni qualificate, è prevista una disciplina transitoria: continua a trovare applicazione la precedente disciplina per le sole riserve di utili formate fino al 31.12.2017, a condizione che si realizzi la distribuzione con delibere assembleari adottate tra il 1.01.2018 e il 31.12.2022.