Amministrazione del personale
09 Settembre 2021
Si illustrano le sanzioni collegate e la possibilità di ravvedimento.
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi, dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale. Nel modello devono essere ricomprese anche le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico e sulle locazioni brevi inserite all’interno della CU, od operazioni di natura finanziaria. E devono essere ricompresoi anche i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta nonché le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Ricordiamo che il Modello 770 deve essere presentato entro il 31.10 di ogni anno con riferimento al periodo d’imposta precedente.
Anche le violazioni commesse dai sostituti d’imposta in merito all’applicazione, al versamento e alla certificazione delle ritenute nonché alla presentazione del modello 770 possono essere oggetto di ravvedimento operoso. In base all’art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998, infatti, le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni. A differenza dalle altre dichiarazioni, il modello 770 presenta un apposito campo in cui indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione ha l’effetto di sostituire integralmente la precedente.
Se l’errore o l’omissione comporta un maggior debito o un minor credito, la dichiarazione integrativa si definisce “a sfavore”. L’emersione di un maggior debito o di un minor credito comporta la necessità di versare la maggiore imposta e relativi interessi e l’applicazione della sanzione per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta). Si specifica che la sanzione base è aumentata della metà in presenza di condotte fraudolente del contribuente, mentre è ridotta di 1/3 (dal 60% al 120%) se la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a € 30.000. La sanzione è ridotta anche se l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito; se non vi è alcun danno erariale, la sanzione è pari ad € 250.
Applicando il ravvedimento, la sanzione per dichiarazione infedele può essere ridotta pari a 1/9 del minimo (€ 55,56) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza. Viene anche ridotta la sanzione per l’eventuale omesso o insufficiente versamento, pari al 4,2857% (30% x 1/7) della maggior imposta, se la violazione viene regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stato omesso il versamento.
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa non derivino maggiori imposte, applicando il ravvedimento, la sanzione può essere così ridotta: