Imposte dirette
25 Settembre 2024
Al via la predisposizione del modello 770/2024: particolare attenzione in presenza di operazioni societarie o modifiche del sostituto d’imposta in corso d’anno.
Al via la predisposizione della documentazione utile alla redazione dei modelli 770/2024. È, infatti, in scadenza il 31.10.2024 l’invio all’Agenzia delle Entrate della seconda parte della dichiarazione dei sostituti d’imposta, costituita dalla Certificazione Unica dei redditi corrisposti e delle trattenute effettivamente operate e, per l’appunto, dal modello 770 con i versamenti disposti e il riepilogo dei crediti e compensazioni effettuate nel periodo d’imposta 2023.
In tale periodo, laddove vi siano state operazioni straordinarie o modifiche del soggetto chiamato a operare le ritenute in corso d’anno (ad esempio nei casi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c.), l’individuazione delle modalità di compilazione va effettuata distinguendo le ipotesi in cui l’operazione determini o meno l’estinzione del sostituto d’imposta precedente.
In particolare, nel caso di prosecuzione di attività da parte di un altro soggetto con estinzione del soggetto preesistente (si vedano le ipotesi di fusione per incorporazione, scissioni totali, scioglimenti di società di persone e prosecuzione dell’attività sottoforma di ditta individuale, cessioni totali o conferimenti d’azienda, ecc.) chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione comprensiva dei periodi in cui il sostituto d’imposta precedente ed estinto ha operato. In presenza di operazioni societarie o successioni avvenute nel corso dell’anno 2023, ma anche nel 2024 seppur prima della presentazione della dichiarazione in argomento, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili a se stesso o a ognuno dei soggetti estinti.
Considerato che la CU potrebbe essere stata presentata da un sostituto d’imposta differente rispetto a colui che presenta il modello 770/2024, il subentrante, per distinguere opportunamente le ritenute riferibili a se stesso o al soggetto estinto, avrà cura di inserire nell’intestazione dei quadri ST, SV e SY il proprio codice fiscale e di indicare nell’apposito spazio dedicato il “codice fiscale del sostituto d’imposta” evidenziando quello del soggetto estinto eventualmente riportando l’evento eccezionale avvenuto.
I dati da riportare saranno quelli risultanti nel periodo compreso tra il 1.01.2023 e la data di effettiva cessazione dell’attività o la data in cui si è verificato l’evento (ovviamente se riferibile all’anno 2023).
Quanto ai quadri ST ed SV, si dovrà porre particolare attenzione all’utilizzo dei codici “K” e “L” al campo “note”, riguardanti le ipotesi in cui nel rigo sono riportate ritenute operate dal soggetto estinto e il cui versamento è stato evidenziato nel quadro del soggetto che prosegue l’attività.
In ultimo, si precisa che il quadro “SX” inerente ai crediti dovrà essere unico e dovrà riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.
Nelle ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (casi di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione dovrà essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di indicare nei riquadri “dati relativi al sostituto” il codice fiscale del sostituto estinto.
Laddove l’operazione straordinaria non determini l’estinzione del sostituto, il modello 770 dovrà essere compilato secondo le regole generali, sicché ogni sostituto esporrà le trattenute effettuate e quelle versate per quanto di sua competenza.
Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda, dovranno essere identificati con il codice “N” al campo “note” i tributi concernenti le rate residue dell’addizionale regionale all’Irpef, del saldo o primo acconto Irpef, delle addizionali regionali all’Irpef, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto Irpef, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio del dipendente senza soluzione di continuità e senza estinzione del precedente sostituto d’imposta.