IVA
10 Gennaio 2025
Per avvalersi del regime di franchigia UE, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Il D.Lgs. 13.11.2024, n. 180 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18.02.2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.
A seguito delle modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’UE che hanno adottato tale regime a condizione che:
– il proprio volume d’affari nel territorio UE, nell’anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro;
– il proprio volume d’affari nel territorio dell’UE, nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro;
– il proprio volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia.