Imposte dirette
30 Marzo 2024
I servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro, compreso l’utilizzo dell’app, possono rispondere alle finalità di “utilità sociale”.
I servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro, compreso l’utilizzo dell’app, possono rispondere alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, c. 1 del Tuir e dunque rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir. Con questa risposta all’interpello 21.03.2024, n. 74 l’Agenzia delle Entrate agevola le azioni intraprese dai datori di lavoro, anche di non grandi dimensioni, per favorire la mobilità casa-lavoro dei propri dipendenti, inquadrabile nel più ampio programma “mobility management” che riserva la propria attenzione ai datori di lavoro con oltre 100 dipendenti.
Nel caso in esame, il datore di lavoro chiede se l’utilizzazione dei servizi di mobilità indicati nell’istanza, forniti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, possa rientrare tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir.
In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa sono i seguenti: