Agricoltura ed economia verde
08 Maggio 2024
Stop al pagamento delle rate dei mutui per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
È quanto prevede il nuovo schema di decreto legge (art. 1) in materia agricola. L’obiettivo del provvedimento è altresì quello di garantire l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, gravemente pregiudicato dal conflitto russo-ucraino, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).
Viene previsto uno slittamento di 12 mesi del piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione in quanto i relativi termini verranno prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Anche la scadenza delle garanzie rilasciate dal fondo PMI (L. 23.12.1996, n. 662) o da Ismea (art. 17 D.Lgs. 29.03.2004, n. 102) sui finanziamenti oggetto della moratoria è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.
Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025.
Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone, di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza, verrà nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l’incarico da svolgere e resta in carica fino al 31.12.2026.
Il fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2024.