Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Marzo 2024
L’occupazione del minore nel mondo del lavoro incontra un limite collegato al tipo di attività svolta: l’Allegato I della L. 977/1967 vieta lo svolgimento di alcune attività e il D.Lgs. 81/2008 ne conferma il contenuto.
L’attività lavorativa dell’adolescente, seppur autorizzata dalla L. 977/1967, necessita di grande attenzione soprattutto nei confronti dei limiti operativi a cui l’adolescente è soggetto: l’art. 6 della norma in parola prevede il divieto di occupazione del minore in relazione a mansioni che lo possano esporre ad agenti fisici, chimici e biologici, nonché a processi lavorativi particolarmente pericolosi per la salute e l’integrità psicofisica del minore; la L. 977/1967, all’Allegato I, elenca puntualmente le mansioni a cui non è possibile adibire il lavoratore adolescente.
Soltanto lo svolgimento di tali attività a fini didattici o di formazione professionale può derogare al principio di cui sopra, fatto salvo l’obbligo di esercitare tali attività per il tempo strettamente necessario ai fini formativi; parimenti all’attività svolta dai minori, anche in questo caso si ravvisa la necessità di ottenere preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, che potrà comunque essere concessa solo a fronte del totale rispetto da parte del datore di lavoro delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso le attività svolte dall’adolescente dovranno sempre essere supervisionate dal datore di lavoro.
Un’analisi particolare deve essere dedicata ad alcune attività previste espressamente dalla L. 977/1967: