Diritto del lavoro e legislazione sociale

01 Giugno 2024

Minori al lavoro: quando il lavoro è concesso al bambino

È sempre possibile occupare i bambini in attività di natura culturale, artistica, pubblicitaria e sportiva, a patto che tali attività non comportino un potenziale danno per la salute psicofisica, la sicurezza e la normale frequentazione delle attività scolastiche obbligatorie.

Per definire se il minore debba ritenersi bambino oppure adolescente, è necessaria la sussistenza di 2 requisiti, uno di natura anagrafica e uno collegato all’istruzione del minore.

Il requisito correlato all’istruzione del giovane si configura come la vera discriminante, che consente o meno all’aspirante lavoratore l’accesso al mondo del lavoro: così come disposto dalla L. 296/2006, confermata successivamente dal D.M. 139/2007, l’obbligo scolastico si intende, infatti, assolto in subordine alla frequentazione di un percorso scolastico per un periodo minimo fissato in 10 anni, indipendentemente dai risultati raggiunti dallo studente in termini di promozioni o bocciature.

Conseguentemente alla premessa di cui sopra, si definisce bambino colui che ha un’età anagrafica inferiore ai 16 anni d’età, nonché il minore che non ha ancora assolto all’obbligo scolastico (indipendentemente dall’età); si considera invece adolescente il minore che ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni e che ha assolto all’obbligo scolastico.

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