Diritto privato, commerciale e amministrativo
30 Dicembre 2024
Il minore può rinunciare all’eredità accettata con beneficio di inventario dal legale rappresentante una volta divenuto maggiorenne, in mancanza di redazione dell’inventario?
Ai sensi dell’art. 471 c.c. l’accettazione con beneficio di inventario costituisce l’unica forma di accettazione dell’eredità per i minorenni. Una dichiarazione del legale rappresentante del minore di accettazione pura e semplice, non accompagnata dalla volontà di avvalersi del beneficio, sarebbe nulla in quanto in violazione di norme imperative.
Ma che succede in caso di accettazione con beneficio di inventario senza la redazione dell’inventario? Per rispondere alla domanda è necessario chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario resa dal suo legale rappresentante, anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l’inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all’eredità con conseguente facoltà di rinuncia.
Secondo il disposto degli artt. 485 e 487 c.c. qualora l’inventario non venga compiuto nel termine di 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione (se l’erede è in possesso dei beni) o dal giorno dell’accettazione beneficiata (se non in possesso dei beni), il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.