Procedure concorsuali
02 Aprile 2024
Per la Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024) nella liquidazione controllata il termine triennale massimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore opera anche quale termine massimo.
Il Tribunale d’Arezzo sollevava questioni dilegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 142, c. 2 D.Lgs. 14/2019, in quanto applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato, nella parte in cui non prevede un limite temporale minimo all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.
Secondo la Corte Costituzionale (sent. 6/2024) non è corretto ritenere che non si possa colmare l’asserita lacuna concernente la mancata previsione di un termine di acquisizione dei beni, che pervengono al debitore nel corso della procedura, con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie ai creditori.
Il parametro di riferimento deve essere, infatti, costituito proprio dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell’istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore.