Amministrazione e bilancio
20 Gennaio 2023
Sospensione degli ammortamenti per i bilanci del 2023 e rinvio al 2027 dei meccanismi necessari per la copertura delle perdite civilistiche che si potranno concretizzare con la chiusura dei bilanci riferiti all’esercizio 2022.
Con l’art. 3, cc. 8 e 9 D.L. 29.12.2022, n. 198 (decreto Milleproroghe 2023) il legislatore è intervenuto per salvaguardare i bilanci delle società che, nei recenti periodi d’imposta, compreso quello appena iniziato, subiscono una notevole contrazione dei ricavi e, quindi, possono chiudere gli esercizi con perdite consistenti.
Il primo intervento è stato sancito dall’art. 3, c. 8 D.L. 198/2022 che interviene sull’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, prevedendo la possibile sospensione degli ammortamenti, non solo per gli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, ma anche per quello in corso al 31.12.2023.
Di fatto, il legislatore conferma l’impostazione già assunta per gli anni precedenti e finalizzata a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti negati degli eventi noti come la pandemia e, più di recente, il conflitto tra Russia e Ucraina.
Non essendo replicata la deroga al presupposto della continuità aziendale, si rende necessario, per le società che applicano i principi nazionali, verificare che la mancata applicazione degli ammortamenti nel bilancio dell’anno in corso (2023) copra l’eventuale impossibilità a mantenere la società in vita nei prossimi esercizi.
Pertanto, le società che hanno già sospeso gli ammortamenti negli esercizi anteriori (2021 e 2022) devono verificare l’impatto sui bilanci successivi, quindi anche su quello relativo al 2023, stante il fatto che il processo di ammortamento viene fatto slittare ulteriormente, naturalmente sempre se l’utilità del bene è compatibile con tale slittamento; nel caso in cui, invece, le quote di ammortamento non imputate non siano rinviabili in avanti per la più breve durata del bene, la società dovrà tenere conto e imputare le stesse per la vita utile residua dei beni.
Sul tema si rende necessario applicare le regole già utilizzate anche per i bilanci precedenti, facendo riferimento ai principi contabili OIC 9, OIC 16 e OIC 24, nonché dell’OIC 25, per la fiscalità differita.
È obbligatorio, inoltre, fornire un’informativa completa nei documenti di bilancio (nota integrativa) fornendo le ragioni di tale sospensione, su quali beni la sospensione è stata applicata e in quale entità non sono stati imputati gli ammortamenti, con l’ulteriore destinazione a riserva indisponibile di utili, per un ammontare pari alle quote di ammortamento non imputate in bilancio.
Con l’art. 3, c. 9 D.L. 198/2022, il legislatore ha rinnovato la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, sempre in relazione agli effetti derivanti da pandemia e conflitto.
Le disposizioni intervengono sull’art. 6, c. 1 D.L. 104/2020 e, con una sostituzione, inseriscono la data del 31.12.2022, in luogo del 31.12.2021. Peraltro, in precedenza, la data del 31.12.2021 aveva sostituito quella del 31.12.2020, a cura dell’art. 3, c. 1-ter D.L. 228/2021 convertito (decreto “Milleproroghe” 2022).
Quindi, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022, come indicato testualmente dalle norme richiamate, non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c.
In sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2027 (5° esercizio successivo) e l’assemblea che approverà tale bilancio dovrà procedere eventualmente con la riduzione del capitale, in proporzione alle perdite accertate (art. 6, c. 2 D.L. 23/2020), sempre se, si ritiene, le perdite non siano già state riassorbite con gli utili realizzati nei periodi d’imposta anteriori, fino al 2027.
La novità riguarda non soltanto gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d’anno, che comprendano la citata data, e le perdite dovranno essere distintamente indicate nei documenti di bilancio (nota integrativa) con specificazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute (art. 6, c. 4 D.L. 23/2020).