Amministrazione e bilancio
11 Marzo 2021
Gli effetti della sospensione di pagamento disposta dalla normativa d'emergenza.
L’art. 56 del Decreto Cura Italia ha introdotto la sospensione del pagamento dei canoni di leasing finanziario (c.d. “moratoria”).
L’attuale termine di sospensione è stato prorogato al 30.06.2021 dall’art. 1, c. 248 della legge di Bilancio 2021. Per le imprese che avevano già beneficiato delle misure di sostegno è stata applicata automaticamente la proroga della moratoria senza alcuna formalità, salvo la rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria. In caso di moratoria, i canoni in scadenza fino al 30.06 vengono sospesi e viene posticipata l’opzione di riscatto: “traslazione” in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
A differenza della sospensione prevista per i mutui, la quale è generalmente priva di sostanziali effetti a conto economico, comportando un semplice rinvio nel pagamento della rata in scadenza, nel leasing l’impresa utilizzatrice ha 3 possibili percorsi per rilevare gli effetti contabili della moratoria, come specificato dal documento 16.02.2011, del Cndcec:
– la sospensione intesa come fatto meramente finanziario;
– la sospensione come interruzione del contratto originario;
– la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico.
Lo scenario della prima ipotesi è il seguente: la sospensione non incide sul contratto di leasing in essere, i canoni ricompresi nell’intervallo temporale della moratoria restano comunque costi di competenza del periodo e gli effetti della sospensione/dilazione dei pagamenti sono ravvisabili unicamente nello stato patrimoniale, a livello di debiti verso la società di leasing.
La seconda ipotesi prevede che la moratoria venga equiparata a un periodo di sospensione integrale del contratto di leasing: a conto economico vanno iscritti solo gli interessi passivi.
La rimodulazione dei canoni di leasing contabilizzati a conto economico (terza ipotesi) in funzione della maggiore durata del contratto, invece, crea un disallineamento tra il piano originario di pagamento e il nuovo piano di pagamenti: il costo finale rilevato dal conto economico non coincide più con le somme pagate periodicamente, ma è rimodulato in funzione della nuova durata del contratto. La quota residua del maxi-canone riscontata e risultante dallo stato patrimoniale all’inizio della moratoria dovrà essere rettificata per tenere conto della diversa durata del contratto.