Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Ottobre 2024
L’INL ha fornito nuove Faq in materia di patente a crediti: si analizzano, in particolare, il concetto di “fornitura” e il caso di società consortili.
In data 15.10.2024, l’INL ha pubblicato ulteriori Faq sul proprio sito, in materia di patente a crediti.
La prima parte delle Faq (nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9) è dedicata alle modalità di invio: si ribadisce che dal 1.11.2024 sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL, anche per tramite di un delegato (e viene sottolineato come non esista uno specifico modulo di delega da utilizzare).
Nella seconda parte sono presenti ulteriori chiarimenti (Faq dalla n. 10 alla n. 14) inerenti ai soggetti che devono verificarla, quali committenti o responsabili dei lavori, e a coloro che sono tenuti a possederla: più in particolare, ricordiamo, che si parla di chiunque eserciti attività in un luogo fisico in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008.
Il principio su cui muovono le varie risposte è comunque univoco: rileva sempre la natura del cantiere presso cui si svolge l’attività e non l’attività stessa svolta dal soggetto, a meno che la stessa non rientri nei casi di esclusione.
Proprio con riferimento a questi ultimi – oltre a coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale e ai possessori di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (prescindendo dalla categoria di appartenenza) – vi rientrano anche le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture.
Rispetto a ciò, la Faq n. 15 ha chiarito che “le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati”.
La Faq n.16, invece, analizza il caso delle società consortili.
Più in particolare, è necessario distinguere i casi:
– le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, devono essere in possesso della patente a crediti (salvo il caso di esonero per possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III);
– le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, per quanto siano autonomi centri di rapporti giuridici, non sono dotate di autonoma personalità giuridica: per tale motivo, non sono tenute al possesso della patente ma si avvalgono della patente (ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA) in possesso delle imprese consorziate.