Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Febbraio 2024
In occasione di una videoconferenza organizzata il 1.02.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità che interessano il processo tributario.
Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023) è entrato in vigore dal 4.01.2024. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5.01.2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1.09.2024.
Il D.Lgs. 220/2023 prevede che, a partire dai ricorsi e dagli appelli notificati dal 5.01.2024, dopo l’udienza di merito è necessario dare immediata lettura del dispositivo, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. Di fatto, questa previsione introduce un termine “perentorio” di comunicazione da parte del collegio del dispositivo (di accoglimento o rigetto); viceversa, resta confermato il termine ordinatorio previsto per il deposito della sentenza nella misura di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione. Al riguardo, il Mef ha precisato che:
Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell’udienza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.
Al riguardo, anche in questo caso è stato precisato che è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (che esercita la vigilanza sull’attività giurisdizionale delle Corti che hanno nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti) valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo possano essere tali da configurare una fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 545/1992.
Secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, ove considerata necessaria ai fini della decisione, la Corte di giustizia tributaria può ammettere la prova testimoniale. Il D.Lgs. 220/2023 è intervenuto sulla testimonianza scritta nel processo tributario, riconoscendo:
Mentre la sottoscrizione digitale e la notificazione telematica entrano in vigore con i ricorsi o appelli notificati dal 2.09.2024, sulla predisposizione del modello relativo alla prova testimoniale non è stata prevista alcuna indicazione in merito alla relativa entrata in vigore. Al riguardo il MEF ha chiarito che, fino all’adozione del decreto ministeriale con il modello di testimonianza, quello previsto dal Codice di procedura civile è utilizzabile anche nel processo tributario con le necessarie modifiche.
Il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, fatte salve specifiche deroghe. Nell’ipotesi in cui il difensore non dovesse avere prodotto legittimamente (per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione fino al 4.01.2024) determinati documenti nel corso del primo grado, con proposizione dell’appello successiva all’entrata in vigore di tale nuova disposizione, è stato precisato che, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 58 D.Lgs. 546/1992, la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado rientra nell’esclusiva cognizione del collegio giudicante.
Il nuovo art. 35 D.Lgs. 546/1992 prevede l’obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni.
Viceversa, il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall’art. 37 D.Lgs. 546/1992, in cui è previsto che la sentenza deve essere pubblicata mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data della deliberazione.
Infine, la disciplina dell’impugnazione della sentenza è contenuta nell’art. 51 D.Lgs. 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla “notificazione a istanza di parte” ovvero dalla pubblicazione della sentenza. Alla luce del quadro normativo sopradescritto, è stato precisato che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la data di lettura del dispositivo è ininfluente (rilevando unicamente la data di pubblicazione della sentenza).
L’art. 155 c.p.c. (applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale previsto dall’art. 1, c. 2 D.Lgs. 546/1992) prevede che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Relativamente a quanto sopra, coerentemente con gli orientamenti già espressi in giurisprudenza sul punto, anche alla notifica telematica del ricorso tributario è stata riconosciuta la possibilità di applicare la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la relativa scadenza dovesse cadere nella giornata di sabato.