Diritto privato, commerciale e amministrativo
22 Aprile 2024
In caso di mediazione obbligatoria, la parte può farsi rappresentare dal proprio legale che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale, ma solo laddove sussistano giustificati motivi.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs 28/2010 è necessaria la comparizione delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. L’art. 8, dedicato al procedimento, prevede infatti espressamente che, al primo incontro davanti al mediatore, debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente si ritiene però ammissibile che la parte si faccia sostituire dal proprio difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 20643/2023). Si è infatti precisato che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tale senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che possa trattarsi di attività delegabile ad altri. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, e, pertanto, deve essere redatta dal notaio.
Se da un lato non sussistono espressi limiti alla scelta della parte di conferire la partecipazione alla mediazione a un soggetto terzo che sia a conoscenza dei fatti e che sia munito formalmente di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale, dall’altro occorre precisare che la modifica introdotta dall’art. 7, lett. h) D.Lgs. 149/2022 (in attuazione della L. 206/2021) all’art. 8 citato ha espressamente previsto, al c. 4, che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione e che solo in presenza di giustificati motivi, possano delegare un rappresentante a conoscere dei fatti munendolo dei poteri necessari per la composizione della controversia. L’introduzione del comma citato è stata interpretata da una recente sentenza del Tribunale di Firenze (15.03.2024 n. 316), nel senso che nella procura conferita al terzo devono essere specificati i “giustificati motivi” della mancata partecipazione.
Quanto alle conseguenze dell’assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista. Considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto. Ma, qualora l’accordo non fosse raggiunto, la parte rappresentata immotivatamente dovrebbe ritenersi assente con la conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.
La legge non definisce la nozione di “giustificato motivo”, non essendo possibile tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, deve ritenerle insussistenti e disporre l’improcedibilità del giudizio di merito essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi.