Diritto privato, commerciale e amministrativo
04 Maggio 2024
Il Tribunale di Firenze ha dichiarato improcedibile una domanda laddove nel corso della mediazione la parte non si era presentata personalmente senza giustificato motivo.
La Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La Cassazione ha infatti osservato che l’art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che, al primo incontro davanti al mediatore, debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Allo stesso tempo ha precisato che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.