Imposte dirette
17 Luglio 2024
Non è applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati nel caso in cui il rientro in Italia sia finalizzato non all’inizio di un’attività lavorativa ma alla frequentazione di un master. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 15.07.2024, n. 152.
Com’è noto, in linea generale, l’art. 16 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 (c.d. “decreto Internazionalizzazione”) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. Per poter fruire di questo regime speciale, il lavoratore:
L’agevolazione in esame è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi (art. 16, c. 3 D.Lgs. 147/2015).
Pur essendo stato abrogato dall’art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, le previsioni del sopra citato art. 16 continuano a essere applicabili nei confronti dei contribuenti che, in presenza delle condizioni di legge, hanno trasferito la residenza anagrafica in un Comune del territorio italiano entro la data del 31.12.2023 (c.d. “periodo transitorio”).