Paghe e contributi
19 Novembre 2024
Le regole del massimale contributivo di cui alla L. 335/1995 si applicano anche in caso di nuova occupazione dopo aver conseguito la pensione (mess. Inps 11.11.2024, n. 3748).
A fronte di un apposito quesito al Ministero del Lavoro, l’Inps, con il messaggio n. 3748/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’operatività dell’art. 2, c. 18 L. 335/1995, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
In maniera specifica, al Ministero del Lavoro è stato chiesto di chiarire se, nelle ipotesi sopracitate, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
Prima di addentrarci sulle istruzioni Inps, è utile fare un breve riepilogo sul massimale; la materia è regolata dall’art. 2, c. 18, secondo periodo L. 335/1995, che prevede per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1.01.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, c. 23 L. 335/1995, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione.