Diritto del lavoro e legislazione sociale

03 Giugno 2024

Massimale contributivo e attenzioni per evitare contenziosi

Il massimale contributivo è un argomento sempre attuale. Nonostante si conosca, la norma è soggetta a frequenti regolarizzazioni non semplici e con riflessi previdenziali, fiscali ed economici rilevanti.

I lavoratori che hanno iniziato rapporti di lavoro contribuendo alla previdenza obbligatoria Inps dal 1.01.1996 o che hanno esercitato l’opzione al sistema contributivo, sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali entro il massimale annuo, in un mutato contesto di calcolo della pensione dal sistema retributivo al sistema contributivo (L. 335/1995).

Nonostante la chiarezza della norma, rileviamo frequenti situazioni nelle quali il lavoratore non ha fornito al datore di lavoro, come invece dovrebbe, le informazioni necessarie per l’esatta applicazione del massimale, causando versamenti di contributi non dovuti o mancati versamenti e gravi danni pensionistici.

In questo contesto, una novità. Al fine di aiutare i datori di lavoro a conoscere le situazioni dei dipendenti con riferimento al massimale contributivo, l’Inps ha disposto la funzione “Prisma” (circolare Inps n. 48 del 25.03.2024), con la precisazione che i contenuti forniti non hanno effetto di certificazione ma di informazione; quindi, il datore di lavoro dovrà sempre e comunque procedere normalmente, acquisendo i documenti dal lavoratore.

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Opportuno che il datore di lavoro si attivi sempre, per versare i contributi in modo corretto, nel far dichiarare al lavoratore la propria situazione, se privo di anzianità ante 31.12.1995 anche presso i Paesi dell’UE o con convenzione con Itala, oppure se ha esercitato l’opzione per il sistema contributivo.

Altra particolarità interessante, è possibile acquisire l’anzianità prima del 1.01.1996 anche nel corso del rapporto di lavoro o comunque successivamente, per esempio riscattando il periodo del servizio militare o il periodo di laurea, con la precisazione che, confermato l’accredito di tali periodi, si applica il massimale dal mese successivo alla presentazione dell’istanza. Al contrario, non vale il riscatto di periodi precedenti al 1.01.1996 relativi a contratti di collaborazione co.co.co. In tema di acquisizione della documentazione e adempimenti del datore, occorre fare riferimento alla circolare Inps 7.09.1996, n. 177.

Il massimale contributivo per l’anno 2024 è pari a 119,650 euro (circolare Inps 25.01.2024, n. 21). Importante precisare che il massimale è annuo, e per questo occorre chiedere al lavoratore assunto nel corso dell’anno l’imponibile previdenziale relativo a eventuali precedenti rapporti di lavoro nel medesimo anno, in quanto se già raggiunto il massimale i contributi previdenziali non sono più dovuti sull’eccedenza, oppure se inferiore al massimale saranno dovuti sino a tale massimale (ad eccezione dei contributi minori sempre dovuti per rapporti di lavoro subordinato). Ciò anche nel caso di contestuali rapporti di lavoro part-time.

Occorre approfondire sempre, così si evitano complesse pratiche di rimborso contributi o versamento contributi omessi, con interessi e sanzioni conseguenti. Sottolineiamo che l’Inps stesso, per il controllo dell’applicazione del massimale, attiva verifiche massive dai flussi Uniemens e che le irregolarità risultano in aumento.

La sentenza del Tribunale di Pescara 27.03.2024, n. 152 conferma che per l’applicazione del massimale prevalgono i requisiti di legge:

  • il datore di lavoro riceve dal lavoratore la dichiarazione dell’esercizio di opzione ed è obbligato ad applicarla se rispettati i requisiti di legge;
  • non è rilevante la mancata osservanza degli adempimenti di prassi che l’Inps ha previsto.

La legge non prevede forme vincolanti: vale la sussistenza del requisito di legge e dell’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore interessato.

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