Amministrazione e bilancio
05 Aprile 2024
Ammortamento del marchio d’impresa e principio interpretativo della Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano n. 2/2024.
Nel primo anno di utilizzo del marchio d’impresa l’ammortamento si calcola per giorni. Ciò sia nell’ipotesi in cui il marchio d’impresa sia stato prodotto internamente con capitalizzazione dei costi diretti e indiretti sostenuti, sia nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato acquistato a titolo oneroso da terzi. Il criterio dell’ammortamento sulla base del principio del pro rata temporis per il primo anno di inizio dell’utilizzo del marchio ha valenza sia civilistica che fiscale.
Attenzione però alla disposizione contenuta nell’art. 103, c. 1 del Tuir sulla base della quale le quote di ammortamento del costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo. Disposizione che deve essere letta in combinato con quanto previsto nel principio OIC 24 per il quale, invece, la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.
È questo, in estrema sintesi, il contenuto del principio interpretativo n. 2/2024 della Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano che, facendo leva sul principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del Tuir e sui principi contabili nazionali, ha fatto luce sulla corretta imputazione delle quote di ammortamento dei marchi d’impresa nell’anno di acquisto o di sostenimento dei costi.