Amministrazione del personale
03 Agosto 2024
La Cassazione, con l’ordinanza 2.07.2024, n. 18094, ha affermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore con disabilità comminato senza la visita della commissione medica integrata prevista dall’art. 10, c. 3 L. 68/1999.
La Corte d’Appello de L’Aquila aveva accertato “la sussistenza della soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato in quanto affidato a ditta esterna”; aveva poi ritenuto “pacifica” la “circostanza che, da un lato, il lavoratore non era in possesso dei necessari titoli abilitativi per poter condurre mezzi speciali (patente C-D-E), né aveva esperienze pregresse nelle mansioni impiegatizie”, e che, dall’altro, in quanto oggetto di prescrizioni mediche (essendo affetto da rachipatia lombare), gli era preclusa la possibilità di operare nella raccolta dei rifiuti porta a porta “(unica mansione per cui era sufficiente il possesso della patente B)”; da qui il convincimento dei giudici territoriali che “dall’istruttoria espletata non può trarsi prova, neanche indiziaria, della sussistenza di posti di lavoro disponibili per mansioni equivalenti e, quand’anche inferiori, compatibili con la professionalità del lavoratore”, il che ha portato a giudicare legittimo il licenziamento impartito.
Contro tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione che, nell’ordinanza n. 18094/2024, ha innanzitutto richiamato l’art. 10, c. 3 L. 68/1999 che prevede che, “nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.