IVA
12 Settembre 2024
La Cassazione consolida l'orientamento che ammette la diretta notifica della cartella di pagamento nel caso in cui dai dati riportati in dichiarazione emerga un ammanco di versamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.09.2024, n. 23904, si è pronunciata in ordine all’art. 54-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 a mente del quale all’Amministrazione Finanziaria viene riconosciuto il potere di: correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.
Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali rimane estranea l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.
Anche le S.U. della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 17758/2016) hanno precisato che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36-bis e 54-bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. nn. 100/E/2000, 143/E/2000, 34/E/2013 e 21/E/2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.