Imposte dirette
18 Aprile 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.04.2024, n. 9693, si è pronunciata in ordine alla decadenza di un credito d’imposta non esposto in dichiarazione.
La CTR accoglieva la tesi erariale, a seguito della rilevazione che la contribuente non aveva rispettato il disposto di cui all’art. 1, c. 327, lett. c) n. 1) L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria del 2008), il quale imponeva, al fine di godere del credito d’imposta, che quest’ultimo fosse indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del contributo sia in quella relativa al periodo in cui il credito veniva utilizzato.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, procede a inventariare il corredo normativo di riferimento. Trattasi di credito di imposta previsto dall’art. 1, c. 327, lett. c) n. 1 L. 24.12.2007, n. 244 in misura pari al 30% delle spese sostenute per specifici investimenti nel settore cinematografico.
L’art. 4, c. 3 D.M. 21.01.2010, attuativo del menzionato art. 1, c. 327, lett. c), n. 1, cit. testualmente prevedeva: “I crediti d’imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo maturato da quello utilizzato”.
Dal rappresentato quadro normativo deriva la previsione espressa della comminatoria della sanzione di decadenza dall’incentivo fiscale in caso di mancata indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è concesso.