Accertamento, riscossione e contenzioso

12 Aprile 2024

La mancata esibizione della contabilità è reato di occultamento

Per la Cassazione il momento consumativo del reato va raccordato con la chiusura dell’accertamento e si configura anche in virtù della mancata esibizione delle scritture contabili.

La Corte di Cassazione, con sentenza 3.04.2024, n. 13388, ha ritenuto che in ordine all’ individuazione della data di consumazione del reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 non rilevi il momento istantaneo dell’emissione delle fatture, ma avendo il reato in questione natura permanente, il momento consumativo del medesimo deve essere temporalmente raccordato alla conclusione dell’accertamento. A tale momento deve anche essere individuato il regime sanzionatorio applicabile.

Inoltre, a fronte della doglianza del ricorrente per il quale, alla luce del disposto normativo, il reato ascritto non poteva sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, richiedendo il medesimo un quid pluris a contenuto commissivo, rappresentato dall’occultamento ovvero dalla distruzione delle scritture contabili, ha ribadito la necessità della sola mancata esibizione della documentazione richiesta.

In ordine al momento consumativo del reato in dottrina è stato rappresentato il distinguo in base al quale nel caso di compimento di una pluralità di condotte di occultamento o distruzione, se i documenti vengono prima nascosti e poi distrutti, viene a sussistere una molteplicità di violazioni della medesima disposizione, eventualmente unificate dal vincolo della continuazione, anche se le scritture ineriscono il medesimo periodo d’imposta, mentre il reato viene considerato unicoquando sono occultati oppure distrutti, anche in tempi

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