Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Ottobre 2021
In tema sottoscrizione dell'atto, è onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare la correttezza del proprio esercizio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 25029/2021.
La Suprema Corte è intervenuta riguardo alla validità dell’avviso di accertamento rispetto ai casi in cui il capo dell’ufficio delega altri, in sostituzione, a sottoscrivere l’avviso stesso. L’art. 42 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 prescrive: “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. La stessa norma contempla la nullità dell’avviso di accertamento qualora non rechi (tra l’altro) la sottoscrizione.
La Commissione tributaria regionale ha annullato un avviso di accertamento ai fini Irpef con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi inerenti al prezzo di cessione di un terreno edificabile, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale del contribuente, riferita alla mancanza di regolare sottoscrizione dell’atto. Il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso in quanto non recante la sottoscrizione del direttore provinciale dell’ufficio e in quanto carente di delega in favore del capo area firmatario. La stessa Commissione, constatando che la delega non era stata prodotta agli atti processuali, ha ritenuto che, non avendo il Fisco assolto all’onere probatorio su di esso gravante, andasse accolta l’eccezione di nullità dell’atto proposta dalla contribuente.
La sentenza impugnata è esente dalle censure prospettate dalla difesa dell’Erario, posto che anche in tema di delega di firma, nel caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione Finanziaria fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore.
La stessa decisione è stata poi avallata dalla Suprema Corte con ordinanza. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 D.P.R. 600/1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni, “poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità d’indicazione normativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario delle delega stessa”; rimane che, laddove il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, ai sensi dell’art. 42, D.P.R. 600/1973, incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, producendo la relativa delega di firma anche nel corso del secondo grado di giudizio.
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha prodotto la relativa delega di firma e non è idoneo a rivestire efficacia probatoria il mero richiamo alla disposizione di servizio n. 2/2010. Pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.