Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Aprile 2024
La Cassazione (ordinanza 25.03.2024, n. 8012) si è pronunciata sul valore indiziario delle fatture non redatte in conformità con i requisiti prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, statuendo che tali irregolarità fanno venire meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato.
Le irregolarità di contenuto rendono la fattura inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l’Amministrazione Finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni a essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (in tal senso anche Cass. nn. 9912/2020 e 21446/2014).
Nella controversia in questione l’Ufficio aveva mosso una serie di contestazioni, tra le quali la genericità delle fatture esibite in merito alla descrizione delle prestazioni (“lavori eseguiti per vs conto con nostro personale specializzato presso il cantiere di…”), peraltro registrate anche irregolarmente (operazioni compiute in reverse charge senza la prescritta integrazione di imposta), la mancanza di contratti in relazione ai cantieri, la produzione di soli 3 contratti ai limiti dell’indeterminatezza quanto alla descrizione della prestazione (“opere murarie varie, opere per la realizzazione della struttura in calcestruzzo”).
Il giudice di Cassazione torna a ribadire l’inidoneità indiziaria della fattura mancante della trasparenza informativa richiesta dall’art 21, c. 2 D.P.R 633/1972 in ordine alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati.