Amministrazione e bilancio
25 Giugno 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza 7.07.2024 n. 15966 si è pronunciata in ordine al regime fiscale del TFM come previsto dall’art. 105, c. 5 Tuir, ribadendo che la deducibilità per competenza da parte della società amministrata richiede l’atto di data certa.
La CTR nella sentenza impugnata in Cassazione aveva escluso la deducibilità integrale degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato dell’amministratore e, in particolare, per la parte eccedente la misura massima stanziabile per le indennità di fine rapporto del personale dipendente. Specificamente in ordine a tale censura la parte contribuente sottolineava la mancanza per gli amministratori di società di una disciplina civilistica, simile a quella prevista per i lavoratori dipendenti, che stabilisca i criteri di determinazione delle quote massime accantonabili ai sensi dell’art. 105, c. 1 del Tuir.
La Cassazione ritiene fondato il motivo di censura, rappresentando come essa abbia già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a procedere allo stanziamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, vada applicato l’art. 2120 c.c., dettato per il lavoro subordinato (Cass. 29.08.2022, n. 25435, Cass. 6.11.2020, n. 24848).