Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Agosto 2024
La Corte Suprema stabilisce: legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante l’assenza per malattia, svolga attività compatibili con il proprio impiego. La sentenza riafferma i principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
Il caso e la decisione della Corte – L’ordinanza 2.08.2024 n. 21766 della Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha affrontato una questione delicata nel panorama giuslavoristico italiano. Al centro della controversia, il licenziamento per giusta causa di un dipendente accusato di aver svolto attività incompatibili con lo stato di malattia durante i giorni di assenza dal lavoro. La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, respingendo il ricorso del lavoratore e consolidando un orientamento che pone l’accento sulla lealtà e sulla correttezza nel rapporto di lavoro.
Accertamenti investigativi e tutela della privacy – Un punto rilevante della sentenza riguarda la legittimità degli accertamenti investigativi condotti dal datore di lavoro. La Corte ha chiarito che tali controlli, “quando non mirano a verificare la condizione sanitaria del lavoratore ma si limitano a constatare la compatibilità delle attività svolte con la malattia dichiarata”, rientrano nei limiti legali.