Altre imposte indirette e altri tributi
09 Marzo 2024
Nel caso in cui venga inserita una clausola penale in un contratto di locazione essa non può essere considerata autonoma ai fini fiscali. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza 7.02.2024, n. 3466.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di 6 avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla ricorrente in relazione all’iscrizione di altrettanti contratti di locazione contenenti una clausola penale. Ricorreva la contribuente e, in primo grado, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. Ad avviso dei giudici tributari di primo grado, infatti, la contribuente era tenuta, nel caso di specie, al versamento dell’imposta di registro in via autonoma per ciascuna delle clausole penali contenute nei contratti di locazione.
La sentenza di primo grado veniva riformata da parte dei giudici della Commissione tributaria regionale che non ritenevano, a differenza dei loro colleghi di primo grado, dovuta l’imposta.
L’Amministrazione Finanziaria ricorreva allora in sede di Cassazione, che decideva sulla base di una serie di considerazioni piuttosto articolate relative alle caratteristiche e alla funzione svolta dalle clausole penali contenute in un contratto di locazione.
Le soluzioni astrattamente prospettabili erano di 2 tipi: una prima che, in funzione della loro autonomia, riteneva le clausole penali assoggettabili a una diversa imposizione fiscale rispetto a quella prevista per le restanti disposizioni contenute nel negozio giuridico; una seconda che, al contrario, facendo leva sulla loro funzione accessoria rispetto al contenuto del contratto non le riteneva assoggettabili all’imposta di registro.