Imposte dirette
16 Marzo 2024
Solo a seguito della registrazione della risoluzione del contratto i canoni di locazione dell’immobile commerciale non sono più soggetti a imposizione, trovando applicazione l'ordinaria tassazione catastale.
Con l’ordinanza 9.01.2024, n. 746, la Corte di Cassazione torna sul tema delle locazioni commerciali ribadendo un orientamento già accolto in passato dalla stessa Corte. In particolare, fin quando la risoluzione del contratto non viene registrata, i canoni di locazione degli immobili commerciali, anche se non percepiti, concorrono alla determinazione del reddito imponibile. A nulla rileva la dichiarazione del conduttore che conferma il mancato pagamento dei canoni.
Il caso è quello di una contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento con il quale si rettificava il reddito ai fini Irpef. Con l’atto impositivo, si rilevava che la ricorrente non aveva dichiarato il reddito di una locazione a uso commerciale. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, mentre la CTR, pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo rigettava nel merito. A fronte di tale situazione la contribuente ha impugnato la decisione proponendo ricorso per Cassazione.
Prima di individuare le motivazioni che hanno spinto anche i giudici di legittimità a rigettare le pretese della contribuente, occorre ricordare che l’art. 26 Tuir prevede (con alcune eccezioni per gli immobili abitativi) l’imponibilità dei canoni di locazione a prescindere dalla relativa percezione.