Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Ottobre 2022
Ai fini del Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro lo studente è assimilato al lavoratore e, quindi, deve essere garantita una serie di requisiti (formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuali).
L’art. 2 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, così recita: “ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per […] “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, […]. Al lavoratore così definito è equiparato: […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 L. 24.06.1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]“.
In buona sostanza, se normalmente nel diritto del lavoro con il termine lavoratore si intende quella figura con la quale si è instaurato un rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive, nelle disposizioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro vi è un allargamento della platea delle figure coinvolte, con il fine di garantire in maniera più estesa le conseguenti tutele. In altre parole, il Legislatore assegna volontariamente al termine “lavoratore” una valenza ben più ampia di quanto faccia ordinariamente, annettendo alla sua portata figure che, per altri scopi, difficilmente potrebbero essere considerate lavoratori stricto sensu.
Tra queste figure, quindi, vi è, senza dubbio alcuno, anche lo studente che effettua un P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), che, in altri ambiti, non sarebbe invero da inquadrare come lavoratore: la prestazione formativo-lavorativa dei P.C.T.O. è infatti da ricondurre ad un tirocinio curricolare, ai sensi dell’art. 1, c. 720 L. 30.12.2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022, così come chiarito dalla Guida operativa M.I.U.R. sull’Alternanza scuola-lavoro.
L’annessione dello studente in P.C.T.O. alla portata delle norme in ambito salute e sicurezza è peraltro confermata, a più riprese, dalle apposite Linee Guida (cfr. Linee Guida P.C.T.O., punto 6). Queste ultime, in particolare, specificano che lo studente è lavoratore, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, tanto durante l’uso di laboratori presso le istituzioni scolastiche, quanto durante la resa di prestazioni lavorative a scopo formativo e didattico presso i soggetti ospitanti.
Tutto ciò considerato, allo studente, in presenza delle precipue circostanze che ne sanciscono l’obbligo, devono essere garantite, nelle modalità indicate dalla apposita Convenzione:
Dirimente, quindi, a tal scopo diventa valutare il rischio a cui è sottoposta l’attività svolta dalla struttura ospitante e il rischio intrinseco delle attività effettivamente svolte dallo studente nel percorso. Tenendo conto, in ogni caso, che nella progettazione personalizzata del percorso, l’Istituzione scolastica dovrà prestare attenzione a non adibire lo studente a mansioni eccessivamente pericolose, anche sulla base delle informazioni fornite dal soggetto ospitante (cfr. Linee Guida P.C.T.O., punto 6).