Società e contratti
14 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.09.20204, n. 25726, si è pronunciata sulla richiesta della nullità dell'intero giudizio per omesso litisconsorte necessario che, però, rappresentava una doglianza relativa allo status personale di socio e non in ordine al reddito sociale.
Secondo la ricorrente, essendosi il procedimento svolto nei gradi di merito esclusivamente nei confronti della socia accomandante, senza la partecipazione del socio accomandatario, l’intero giudizio avrebbe dovuto essere considerato affetto da nullità assoluta, in quanto, come statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 14815/2008, nel caso in cui venga proposto ricorso avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, sicché il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, pena la nullità del giudizio.
La Cassazione ha ritenuto non fondato il motivo, in quanto “l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra salvo però il caso in cui i soci prospettino questioni personali”.