Altre imposte indirette e altri tributi
11 Giugno 2024
In caso di litisconsorzio facoltativo, ciascuna parte del processo è responsabile del pagamento dell’imposta esclusivamente e limitatamente al proprio rapporto dedotto in giudizio.
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57, c. 1 D.P.R. 26.04.1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, si deve intendere riferito a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica è in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità della norma è rafforzare la posizione dell’Erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
Ciò non di meno, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 D.P.R. 131/1986 della responsabilità tributaria, l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non sono anche parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva.