Accertamento, riscossione e contenzioso

28 Maggio 2024

Litisconsorzio anche davanti alla Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15.05.2024, n. 13496, ha ritenuto che nel caso di distinti rapporti processuali intrapresi da una società di persone e dai suoi soci, l’istituto del litisconsorzio possa essere perseguito anche nel terzo grado del giudizio.

Per l’istituto del litisconsorzio la Cassazione ha ripetutamente statuito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e dei soci delle stesse, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui si prospettino questioni personali, per cui in mancanza di tale precisa deroga, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente soltanto ad alcuni di essi.

La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. In tal senso anche di recente Cass. nn. 12590/2023 e 35187/2022.

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