Diritto privato, commerciale e amministrativo

06 Maggio 2024

Liquidazione spese legali per patrocinio di più parti

La Suprema Corte, con l’ordinanza 17.04.2024, n. 10367, ha chiarito la disciplina prevista per la liquidazione dei compensi dell’avvocato difensore di più parti in un giudizio, distinguendo il caso in cui lo stesso difenda posizioni diverse rispetto a quello in cui difenda posizioni simili.

I princìpi generali che presiedono all’operazione di liquidazione delle spese dovute alla parte vincitrice sono due:

  • la quantificazione dipende dal valore della causa, determinato dal Codice di procedura civile (artt. 10 c.p.c. e 5, c. 1 D.M. 10.3.2014, n. 55);
  • al soccombente non possono essere addossate spese superflue (art. 92, c. 1, primo periodo, c.p.c.).

Nel caso in cui l’avvocato difenda più parti sono conseguentemente previste alcune limitazioni al compenso dall’art. 4, cc. 2 e 4 D.M. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio cosiddetto “del compenso unico”: vale a dire che l’onorario dovuto all’avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” deve essere liquidato come se avesse difeso una sola parte maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, fino a un massimo di 30 (art. 4, c. 2 D.M. 55/2014).
La seconda delle suddette previsioni (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014) prevede un temperamento stabilendo che il compenso debba ridursi fino al 30% se l’adempimento del mandato difensivo non ha comportato “l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
L’interpretazione e il coordinamento di queste 2 norme hanno sollevato diverse incertezze al momento della loro applicazione pratica: in particolare, 3 sono le questioni più frequentemente discusse:

  • cosa debba intendersi per “parti aventi la stessa posizione processuale”;
  • se l’aumento per l’assistenza di più parti sia un obbligo o una facoltà per il giudice;
  • a quali condizioni e con quali modalità operi concretamente la riduzione di cui all’art. 4, c. 4 D.M. 55/2014.

La prima questione va risolta affermando che per “parti aventi la stessa posizione processuale” debbano intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore.
La seconda questione è stata risolta dal legislatore prevedendo l’applicazione obbligatoria a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023.
La terza questione impone a sua volta una sottodistinzione:

  1. se l’avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione processuale, la cui difesa comporta l’esame di questioni di fatto e di diritto diverse, cioè “specifiche e distinte”, è dovuto il compenso previsto per la difesa d’una sola parte, maggiorato del 30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima; 10% per ciascuna parte dall’undicesima alla trentesima;
  2. se assiste più parti aventi la medesima posizione processuale, ma la cui difesa comporta l’esame di questioni di fatto e di diritto “non specifiche e non distinte”, la disciplina vigente è cambiata rispetto al passato che prevedeva che l’avvocato avesse diritto a tanti compensi quanti fossero stati i clienti, tutti però ridotti del 30%. Oggi la norma prevede invece che l’avvocato abbia diritto a un unico compenso pari all’importo che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e maggiorato come sopra indicato al punto 1), in quanto, anche nel caso di identità di pretese, la difesa comporta pur sempre l’onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ciò che cambia è la misura del compenso standard cui applicare la maggiorazione prevista.

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