Diritto privato, commerciale e amministrativo
06 Maggio 2024
La Suprema Corte, con l’ordinanza 17.04.2024, n. 10367, ha chiarito la disciplina prevista per la liquidazione dei compensi dell’avvocato difensore di più parti in un giudizio, distinguendo il caso in cui lo stesso difenda posizioni diverse rispetto a quello in cui difenda posizioni simili.
I princìpi generali che presiedono all’operazione di liquidazione delle spese dovute alla parte vincitrice sono due:
Nel caso in cui l’avvocato difenda più parti sono conseguentemente previste alcune limitazioni al compenso dall’art. 4, cc. 2 e 4 D.M. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio cosiddetto “del compenso unico”: vale a dire che l’onorario dovuto all’avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” deve essere liquidato come se avesse difeso una sola parte maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, fino a un massimo di 30 (art. 4, c. 2 D.M. 55/2014).
La seconda delle suddette previsioni (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014) prevede un temperamento stabilendo che il compenso debba ridursi fino al 30% se l’adempimento del mandato difensivo non ha comportato “l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
L’interpretazione e il coordinamento di queste 2 norme hanno sollevato diverse incertezze al momento della loro applicazione pratica: in particolare, 3 sono le questioni più frequentemente discusse:
La prima questione va risolta affermando che per “parti aventi la stessa posizione processuale” debbano intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore.
La seconda questione è stata risolta dal legislatore prevedendo l’applicazione obbligatoria a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023.
La terza questione impone a sua volta una sottodistinzione: