Imposte dirette
16 Dicembre 2024
La possibilità di accedere alla tassazione separata in caso di liquidazione di imprese individuali e di società di persone.
In ordine alla fruizione del regime della tassazione separata in caso di liquidazione di imprese individuali e di società di persone, l’art. 17 del Tuir prospetta un tenore letterale non coordinato con la previsione di cui all’art. 182, c. 2 post riforma, a mente del quale: “Se la liquidazione si protrae per non più di 3 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio: b) l’imprenditore, i collaboratori familiari o i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli artt. 17 e 21”.
Lo scoordinamento deriva dal fatto che mentre l’art. 17, c. 1, lett. l) dispone che l’imposta si applica separatamente ai redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della liquidazione è superiore a 5 anni (per le imprese individuali provvede la lett. g) in ordine ai redditi conseguiti in dipendenza della liquidazione di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni), connotandolo per le persone fisiche che non operano in regime d’impresa come il modulo impositivo ordinario, rinunciabile solo attraverso apposita opzione in dichiarazione, l’art. 182, c. 2, lett. b), nella versione normativa post riforma, prospetta invece un’apposita opzione per l’accesso alla speciale tecnica impositiva, assoggettandola peraltro alla condizione della perduranza temporale della liquidazione non eccedente i 3 esercizi, verificabile solo a posteriori.