Società e contratti
04 Novembre 2024
L’obbligo fiscale di frazionare l’esercizio della messa in liquidazione in 2 autonomi periodi d’imposta comporta la necessità di individuare l’inizio della liquidazione, da assumere come spartiacque temporale dei 2 periodi fiscali temporalmente raccordati all’unitario esercizio sociale.
Per le società di persone l’art. 2277 c.c. prevede che gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. Inoltre i liquidatori nominati devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere con gli amministratori l’inventario, dal quale deve risultare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
Per le società di capitali provvede l’art. 2487-bis c.c. il quale dispone che, avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali alla data del sopravvenuto effetto di scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativa al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.