Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Settembre 2024
La Cassazione (ord. 4.09.2024, n. 23819) ha analizzato un ricorso erariale che denunciava la violazione dell’onere della prova sulla determinazione dei costi ammessi in deduzione e dell’art. 109, c. 4 del Tuir, che condiziona il diritto di deduzione all’imputazione a conto economico.
L’estensore erariale sottolineava che i costi occulti non rappresentati in contabilità possono essere presi in considerazione, in caso di accertamento analitico e analitico-induttivo di cui all’art. 39, c. 1, D.P.R. n. 600/73, solo se “risultanti da elementi certi e precisi” ex art. 109, c. 4, ultimo periodo, del Tuir con onere della prova a carico del contribuente.
Sempre l’Erario sottolineava come in tema di accertamento delle imposte sui redditi, solo in sede di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, c. 2, D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione Finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito da determinare eventualmente in raccordo percentuale con i ricavi ripresi a tassazione.
In caso contrario l’accertamento induttivo tasserebbe come reddito d’impresa un profitto lordo in luogo di quello netto, in contrasto con il parametro della capacità contributiva di cui all’art. 53, c. 1 della Costituzione.