Finanza e banche
19 Aprile 2024
L’art. 106 del TUB, come noto, delinea il perimetro di operatività dell’intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo istituito presso la Banca di Italia.
L’art. 106 del TUB prevede che gli intermediari finanziari regolarmente iscritti presso l’albo possono:
È, infine, riservata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, la facoltà, sentita la Banca d’Italia, di specificare il contenuto delle attività di concessione di finanziamenti. In linea di massima, la ratio dell’assoggettamento a vigilanza dei soggetti che esercitano attività di recupero di crediti cartolarizzati conduce a ritenere che l’obbligo di iscrizione all’albo sia valido e vincolante per tutti i soggetti che svolgono materialmente le attività di recupero.
Nella prassi, tuttavia, si è registrata la tendenza dei servicer ad affidare a loro volta le mere attività di recupero a mandatarie che operano quindi pur non essendo iscritte all’albo ex art. 106 del TUB.