A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2023, n. 52 del D.L. 2.03.2024, n. 19, che ha introdotto modifiche al Codice di procedura civile sul pignoramento di crediti verso terzi, il Tribunale di Roma ha circolarizzato le linee guida a beneficio degli avvocati e degli operatori del settore.
In buona sostanza, è stato previsto che:
- per quanto concerne l’iscrizione a ruolo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492-bis, ultimo comma e 543, c. 4 c.p.c., i 30 giorni previsti a pena di inefficacia del pignoramento decorrono dalla data della consegna del pignoramento e dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall’ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente;
- trova applicazione la norma di cui all’art. 497 c.p.c., in quanto norma di carattere generale e, pertanto, sussiste l’obbligo per il creditore procedente di presentare istanza di assegnazione o vendita entro il termine di 45 giorni (fermo il rispetto del termine dilatorio di 10 giorni di cui all’art. 501 c.p.c.) decorrenti, come previsto dalla norma, dal “compimento” del pignoramento che nel PPT si verifica alla data dell’ultima notifica dell’atto di pignoramento;